Note legali

Art. 54 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengononecessariamente i seguenti dati pubblici:a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzionie l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenzialenon generale, nonche’ il settore dell’ordinamento giuridicoriferibile all’attivita’ da essi svolta, corredati dai documentianche normativi di riferimento;b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascunufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per laconclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termineprocedimentale, il nome del responsabile e l’unita’ organizzativaresponsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimentoprocedimentale, nonche’ dell’adozione del provvedimento finale, comeindividuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto1990, n. 241;c) le scadenze e le modalita’ di adempimento dei procedimentiindividuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,n. 241;d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronicaistituzionali attive, specificando anche se si tratta di una caselladi posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto1990, n. 241, nonche’ i messaggi di informazione e di comunicazioneprevisti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;g) l’elenco dei servizi forniti in rete gia’ disponibili e deiservizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti perl’attivazione medesima.2. Le amministrazioni che gia’ dispongono di propri siti realizzanoquanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del presente codice.3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubblicheamministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senzanecessita’ di autenticazione informatica.4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazionicontenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazionicontenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali sifornisce comunicazione tramite il sito.Note all’art. 54:- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 26 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241:ÇArt. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove ilprocedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblicaamministrazione ha il dovere di concluderlo mediantel’adozione di un provvedimento espresso.2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascuntipo di procedimento, in quanto non sia gia’ direttamentedisposto per legge o per regolamento, il termine entro cuiesso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio diufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda seil procedimento e’ ad iniziativa di parte.3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedanoai sensi del comma 2, il termine e’ di trenta giorni.4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sonorese pubbliche secondo quanto previsto dai singoliordinamenti.4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, ilricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 21-bisdella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successivemodificazioni, puo’ essere proposto anche senza necessita’di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto cheperdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dallascadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E’ fatta salvala riproponibilita’ dell’istanza di avvio del procedimentoove ne ricorrano i presupposti.È.ÇArt. 4 (Unita’ organizzativa responsabile delprocedimento). 1. Ove non sia gia’ direttamente stabilitoper legge o per regolamento, le pubbliche amministrazionisono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimentorelativo ad atti di loro competenza l’unita’ organizzativaresponsabile della istruttoria e di ogni altro adempimentoprocedimentale, nonche’ dell’adozione del provvedimentofinale.2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sonorese pubbliche secondo quanto previsto dai singoliordinamenti.È.ÇArt. 5 (Responsabile del procedimento). – 1. Ildirigente di ciascuna unita’ organizzativa provvede adassegnare a se’ o ad altro dipendente addetto all’unita’ laresponsabilita’ della istruttoria e di ogni altroadempimento inerente il singolo procedimento nonche’,eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione dicui al comma 1, e’ considerato responsabile del singoloprocedimento il funzionario preposto alla unita’organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’art. 4.3. L’unita’ organizzativa competente e il nominativodel responsabile del procedimento sono comunicati aisoggetti di cui all’art. 7 e, a richiesta, a chiunque viabbia interesse.È.ÇArt. 26 (Obbligo di pubblicazione). – 1. Fermorestando quanto previsto per le pubblicazioni nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme diattuazione, sono pubblicati, secondo le modalita’ previstedai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, leistruzioni, le circolari e ogni atto che dispone ingenerale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugliobiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazioneovvero nel quale si determina l’interpretazione di normegiuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione diesse.2. Sono altresi’ pubblicate, nelle forme predette, lerelazioni annuali della Commissione di cui all’art. 27 e,in generale, e’ data la massima pubblicita’ a tutte ledisposizioni attuative della presente legge e a tutte leiniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo ildiritto di accesso.3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa siaintegrale, la liberta’ di accesso ai documenti indicati nelpredetto comma 1 s’intende realizzata.È.- Per il decreto del Presidente della Repubblica11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all’art. 6.- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, reca”Disciplina delle attivita’ di informazione e dicomunicazione delle pubbliche amministrazioni.”